In vista dell’imminente inizio della stagione balneare, le Capitanerie di porto hanno aggiornato le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, ad integrazione e completamento dell’ Ordinanza “balneare” della Regione Puglia, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento.
Grazie al coordinamento della Direzione marittima di Bari, la cui competenza si estende su tutta la costa pugliese e lucana ionica, i vari Uffici Circondariali marittimi hanno emanato disposizioni uniformi su tutta la costa che va dal Gargano al Salento, nonché sul litorale jonico della Basilicata, con alcune specifiche varianti dettate esclusivamente dalle peculiarità morfologiche degli specifici tratti di costa.
Anche la Capitaneria di porto di Gallipoli ha dettato le proprie disposizioni in materia, emanando in data 11 maggio 2022 l’ordinanza n. 61, che disciplina la sicurezza balneare lungo tutte le coste dei comuni rivieraschi ricadenti nella provincia di Lecce, dal Comune di Porto Cesareo (LE) – Località Punta Prosciutto, a quello di Diso – località Marina di Marittima. Il restante litorale leccese, fino a Casalabate, è stato disciplinato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Otranto.
L’elaborazione di tale provvedimento, consultabile sul sito www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli nella parte ordinanze e avvisi, ha tenuto conto di talune esigenze legate alla sicurezza dei bagnanti emerse durante le precedenti stagioni, ed ha come obiettivo quello di garantire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza delle molteplici attività ludiche e ricreative che si svolgono durante la stagione estiva nella fascia di mare a contatto con la costa, contemperando e armonizzando le esigenze legate allo svolgimento di quest’ultime con la disciplina del diporto nautico e delle altre attività marittime che vengono esercitate lungo gli arenili durante la stagione balneare.
In particolare alcune delle regole previste dall’Ordinanza di sicurezza balneare sono:
– Viene fissato in 1,30 mt il limite delle acque sicure che sarà segnalato con delle boe di colore bianco distanziate da 25 mt l’una dall’altra;
– L’obbligo in capo alle amministrazioni civiche di munire le spiagge libere del servizio di salvataggio ovvero in assenza di affiggere apposita cartellonistica riportante l’assenza del servizio di salvataggio;
– Viene sancito l’obbligo di munirsi di una postazione di salvataggio rialzata in maniera tale da avere la massima visuale sul tratto di competenza di ogni singolo assistente ai bagnanti (che non dev’essere superiore ad 80mt e/o multipli).
Raffaele Longo-Puglia Post